Supporto Formazione e Lavoro 2023

Al via dal 1° settembre le domande all’Inps

Fonte: https://www.lavoro.gov.it/

Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con

che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.

Da https://www.leggioggi.it/: In dettaglio, per accedere al SFL 2023, il richiedente deve trovarsi cumulativamente nelle seguenti condizioni e possedere questi requisiti:

  • cittadino italiano, comunitario o extracomunitario titolare di permesso di soggiorno Ue per lungo periodo o titolare dello status di protezione internazionale;
  • Al momento della domanda almeno 5 anni di residenza in Italia di cui gli ultimi 2 anni in via continuativa;
  • Residente in Italia al momento della domanda;
  • Il nucleo familiare del richiedente deve possedere un reddito familiare non superiore a 6 mila euro (da moltiplicare per la cd. «scala di equivalenza» a seconda della numerosità del nucleo);
  • Il valore immobiliare della prima casa del nucleo familiare del richiedente non deve eccedere un valore pari a 150 mila euro ai fini IMU;
  • Il valore immobiliare del nucleo familiare del richiedente diverso dalla prima casa non deve eccedere un valore di 30 mila euro;
  • Il valore mobiliare del nucleo familiare non deve eccedere i 6 mila euro, accresciuto di 2 mila euro per ogni componente il nucleo successivo al primo fino ad un massimo di 10 mila euro incrementato di ulteriori 1.000€ per ogni minorenne successivo al secondo. I massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000€ per ogni componente in condizione di disabilità (7.500€ per disabilità grave o non autosufficienza);
  • Nessun componente il nucleo familiare del richiedente deve essere intestatario o avere disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc (250cc se trattasi di motoveicoli) immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti la richiesta;
  • Nessun componente il nucleo familiare del richiedente deve essere intestatario o avere disponibilità di navi o imbarcazioni da diporto oltre che di aeromobili.

Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all’art. 2, comma 4 del Decreto Lavoro.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

L’interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche previste per l’Assegno di inclusione e con la sottoscrizione, mediante la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale lavorativa (SIISL), del patto di attivazione digitale in cui il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio.

All’esito dell’accettazione della richiesta da parte di INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

A seguito della stipulazione del patto di servizio, l’interessato, attraverso la piattaforma può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.

La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma del SIISL, alle attività per l’attivazione nel mondo del lavoro determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.

Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, ove non già assolto comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di 12 mesi.

Per approfondire:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/decreto-lavoro/pagine/supporto-formazione-e-lavoro

Lascia un commento